Che cos’è
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Questo istituto infatti, diversamente da quanto disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso pubblico:
· è riconosciuta a chiunque
· è gratuita
· non deve essere motivata
· deve essere presentata al Responsabile dell'accesso civico che si pronuncia sulla stessa
Per la Regione Marche la richiesta va inviata al Responsabile dell'accesso civico, Fabio Tavazzani,
con il seguente modulo, mediante:
- posta elettronica: accessocivico@regione.marche.it
- posta certificata: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
- posta ordinaria: Al Responsabile dell'accesso civico - Segreteria generale della Giunta regionale, Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
- fax: 071.8062418
Modulo per l’esercizio del diritto
Richiesta di accesso civico.pdf
Richiesta di accesso civico.docx
Ricevuta la richiesta, il Responsabile dell'accesso civico, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del portale della Regione Marche, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Potere sostitutivo - in corso di aggiornamento